Costituzioni Generalifrati minori cappuccini
PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
Prot. n. C. 37 – 1/2013
DECRETO
Il Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, in nome del Capitolo Generale, chiede a Vostra Santità l’approvazione delle Costituzioni del suo Istituto.
La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, esaminate attentamente le costituzioni presentate, con il presente Decreto le approva e le conferma, secondo il testo redatto in lingua italiana e presentato con lettera del 28 settembre e del 2 ottobre 2013, di cui è conservata copia nel proprio Archivio.
Nonostante qualsiasi disposizione in contrario
Città del Vaticano, 4 ottobre 2013.
Solennità di San Francesco d’Assisi
João Braz Card. de Aviz
Prefetto
José Rodríguez Caraballo OFM
Arcivescovo Segretario
Decreto di Promulgazione
Fra Mauro JÖHRI
MINISTRO GENERALE
DELL’ ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
Prot. N° 00935/13
decreto di promulgazione
Visto il decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le
Società di vita Apostolica, prot. n° C 37 – 1/2013 del 4 ottobre 2013, con cui
sono stati approvati e confermati i testi redatti in lingua italiana presentati
con lettera del 28 settembre 2013,
il Ministro generale
avuto il mandato dall’84° Capitolo Generale
con il presente decreto
PROMULGA
le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini
e le Ordinazioni dei Capitoli Generali
nella loro edizione tipica in lingua italiana
con il testo di seguito riportato.
La loro entrata in vigore è stabilita per il giorno
8 dicembre 2013
avvenuta la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine.
fra Mauro JÖHRI
Ministro generale OFMCap
fra Clayton Jaison FERNANDES
Segretario generale OFMCap
Dato in Roma, dalla nostra Curia generale l’8 dicembre 2013,
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria, Patrona dell’Ordine.
Proemio
Frate Francesco di Assisi, ispirato da Dio e acceso d’amore ardente per Cristo, scelse per sé e per i suoi frati la forma della fraternità evangelica in povertà e minorità e la propose nella Regola con poche e semplici parole. Innocenzo III approvò a voce questa Regola e forma di vita dei Frati Minori e Onorio III la confermò con la Bolla “Solet annuere” il 29 novembre 1223. Il santo Fondatore, vicino alla morte, ai frati che erano presenti e a quelli futuri lasciò il suo Testamento come ricordo, ammonizione ed esortazione “perché osserviamo più cattolicamente la Regola che abbiamo promesso al Signore”.
Con il passare degli anni, i suoi discepoli hanno dovuto adattare la vita, l’attività e la legislazione alle varie esigenze dei tempi: questo è stato fatto dai Capitoli generali per mezzo delle Costituzioni.
Clemente VII, il 3 luglio 1528, con la Bolla “Religionis zelus”, approvò l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, che si propose dalle origini di conservare e di trasmettere alle future generazioni di frati il patrimonio spirituale del Fondatore san Francesco con fedeltà, semplicità e purezza, secondo la Regola e il Testamento, sotto il magistero della Chiesa.
Per rinnovare tale fedele osservanza, il Capitolo dell’Ordine celebrato nel 1536 pubblicò le Costituzioni, le quali poi sono state modificate ogni volta che se ne è avvertito il bisogno per adattarle sia alle mutate condizioni dei tempi sia, soprattutto, alle nuove disposizioni della Chiesa. Così, per esempio, fu fatto dopo il sacro Concilio di Trento, dopo i cambiamenti di alcune leggi ecclesiastiche avvenuti nel corso degli anni e dopo la promulgazione del nuovo Codice di Diritto
Canonico all’inizio del secolo. Ciononostante le nostre Costituzioni hanno conservato sempre l’indole spirituale e l’ispirazione francescana fondamentale.
Un altro avvenimento della più grande importanza per un adeguato rinnovamento della vita e della legislazione dei religiosi è stato il Concilio Vaticano II, particolarmente con la Costituzione dogmatica “Lumen gentium” e con il Decreto “Perfectae caritatis”.
Paolo VI, con la lettera apostolica “Ecclesiae Sanctae” del 6 agosto 1966, data “motu proprio”, ordinò la revisione della legislazione di tutti gli Istituti religioisi. I criteri di questa revisione delle Costituzioni si trovano nei testi del Concilio Vaticano II e in altri documenti successivi della Chiesa. Essi sono sopratutto il ritorno costante alle fonti di tutta la vita cristiana e alla primitiva ispirazione degli Istituti, tenendo presenti i segni dei tempi, e la necessaria fusione dell’elemento spirituale con quello giuridico o soltanto esortativo.
Il nostro Capitolo speciale del 1968 rivide accuratamente le Costituzioni e le promulgò “ad experimentum”. Nei Capitolo del 1970 e del 1974 di nuovo sono state un poco ritoccate.
Nel Capitolo generale del 1982 sono state ancora rivedute a norma della “Ecclesiae Sanctae”, (II, nn. 6 e 8) e secondo la volonta della Congregazione per i Religiosi e per gli Istituti Secolari, fatta conoscere con Lettera del 15 novembre 1979; così che si poté chiedere l’approvazione definitiva della Santa Sede.
Lo stesso Capitolo generale, in attesa del nuovo Codice di Diritto Canonico e in obbedienza alle direttive emanate il 4 agosto 1981 dalla Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari, costituì una Commissione capitolare con il compito di redigere il testo per quanto riguarda la forma e di metterlo in accordo e di adattarlo alle norme del Codice di Diritto Canonico.
Il Definitorio generale, portando a termine l’impegno ricevuto dal Capitolo generale e dopo aver ottenuto l’opportuna facoltà dalla Santa Sede con lettera del 12 novembre 1982, pubblicò il testo delle Costituzioni riveduto in modo definitivo. Il testo entrò in vigore il 25 marzo 1983, Solennità dell’ Annunciazione del Signore, e conservò la sua validità fino a quando la Congregazione per gli Istituti Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica non lo approvò debitamente.
Il 25 gennaio 1983 con la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, si è dovuto adattare il testo delle Costituzioni in diversi punti.
Per questo la Congregazione aveva concesso ai Superiori generali e ai loro Consigli facoltà di emanare norme provvisorie intorno alle cose richieste dal nuovo Codice e non inserite ancora nel testo delle Costituzioni; norme che, d’altra parte, dovevano essere presentate al prossimo Capitolo generale.
Intanto il testo delle Costituzioni, accuratamente riveduto, fu trasmesso alla Congregazione, la quale lo approvò il 25 dicembre 1986.
Il Capitolo generale, celebrato nel 1988, esaminò con attenzione e approvò le proposte preparate dal Definitorio generale e che, non ancora presenti nelle Costituzioni, secondo il Codice di Diritto Canonico vi dovevano essere inserite. La Congregazione le ha approvate con Lettera del 7 febbraio 1990.
Nei Capitoli generali del 1994 e del 2000 sono stati apportati ancora alcuni cambiamenti, poi debitamente approvati dalla Congregazione (cf.r. Lettere del 27 ottobre 1994 e del 29 novembre 2000).
Infine, in conformità a una decisione del Capitolo generale del 2000, ulteriormente ribadita e precisata dal Capitolo generale del 2006, le Costituzioni sono state nuovamente rivedute ottemperando alla istanza di trasferirne alcune norme nelle Ordinazioni dei Capitoli generali e di adeguarle ai più recenti insegnamenti del Magistero della Chiesa, arricchendole anche alla luce di quanto lo stesso Ordine nostro è andato maturando nella propria riflessione, soprattutto attraverso i Consigli Plenari VI e VII.
Quindi il testo delle Costituzioni è stato attentamente esaminato e poi ratificato dal Capitolo generale del 2012. Lo stesso testo, debitamente approvato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica con Decreto del 4 ottobre 2013 (Prot. N. C. 37 - 1/2013), è stato promulgato dal Ministro generale con Decreto dell’8 dicembre 2013 (Prot. N. 00935/13).
Perciò il presente testo delle Costituzioni, redatto in lingua italiana e approvato definitivamente dalla Santa Sede, è da ritenersi autentico e ad esso devono conformarsi tutte le traduzioni nelle altre lingue correnti.
Il testo è il seguente.
Roma, 18 maggio 2014
Festa di San Felice da Cantalice